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Legge sviluppo in vigore da Ferragosto
con novità per imprese e consumatori
14 agosto 20009
L'Abc del ddl sviluppo (di Claudio Tucci)
Auto: più incentivi per metano e gpl
Da Ferragosto scatta una piccola rivoluzione nella politica energetica, industriale e dei consumatori con l'entrata in vigore della Legge sviluppo. Le novità contenute in 64 articoli, riguardano la nuova strategia energetica nazionale, la nuova politica industriale, la riforma degli incentivi alle imprese, la class action e le misure a tutela dei consumatori, la lotta alla contraffazione, la riforma degli enti di internazionalizzazione, la riforma delle Camere di commercio e la riforma dei consorzi agrari.
Ecco le riforme introdotte dalla Legge sviluppo.
NUOVA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE - Come si legge in una nota del ministero dello Sviluppo "si snelliscono fortemente le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture energetiche, si dà forte impulso alle fonti rinnovabili, si riapre la strada al nucleare. Diventa operativo il percorso per ridurre la nostra dipendenza dall'estero, abbassare il costo dell'energia, ridurre l'inquinamento, realizzare un mix elettrico con il 50% di fonti fossili (contro l'attuale 83%), il 25% di rinnovabili dall'attuale 18%, il 25% di nucleare".
POLITICA INDUSTRIALE - Rileva il ministero: "Viene introdotto il contratto di rete d'imprese che supera il concetto fisico di distretto e consentirà alle aziende di minori dimensioni di aggregarsi in forme nuove senza perdere la propria identità, grazie ad agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative, per diffondere know how, investire insieme in ricerca, sviluppare insieme progetti di marketing, esplorare insieme nuovi mercati, aumentare la capitalizzazione".
INCENTIVI ALLE IMPRESE - Viene definita "una strategia industriale che riorganizzerà attraverso l'intero assetto degli incentivi alle imprese e agli investimenti produttivi, con forti snellimenti delle procedure e dei tempi, migliore valutazione dei progetti imprenditoriali, maggior ricorso ai cofinanziamenti pubblico-privato attraverso i nuovi contratti di sviluppo eredi degli attuali contratti di programma".
CLASS ACTION - Viene introdotta nell'ordinamento italiano a tutela dei consumatori e norme di maggiore trasparenza per i servizi energetici, di telecomunicazione e marittimi.
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - Saranno inasprite le sanzioni a carico di chi diffonde prodotti contraffatti, sarà introdotto il reato di contraffazione agroalimentare ed estesa la confisca obbligatoria ai reati di contrafazione. Sarà istituito il Consiglio nazionale anti-contraffazione presso il ministero dello Sviluppo economico.
RIFORMA DEGLI ENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Per rendere "più efficiente e adeguata" alle nuove esigenze dei mercati globali la politica di accompagnamento delle imprese all'estero.
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - Per "aumentare l'efficacia" della rete camerale nel sostegno ai sistemi economici territoriali.
RIFORMA DEI CONSORZI AGRARI - Vuol dare impulso a questo strumento di sostegno della nostra agricoltura.
14 agosto 20009
L'Abc della Legge sviluppo
di Claudio Tucci
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9 luglio 2009
Robin tax al 6,5%, nuove agevolazioni per le reti d'impresa e specifici investimenti produttivi nelle aree in crisi, specie al Sud. Implementazione, poi, del fondo per la social card con i proventi delle multe Antitrust e, soprattutto, ritorno all'energia nucleare. Già entro la fine dell'anno, sottolinea il collegato Sviluppo alla Finanziaria 2009, approvato definitivamente dal Senato il 9 luglio, saranno individuati i criteri per la localizzazione dei siti delle centrali, le modalità di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, le norme per garantire la sicurezza, le misure compensative per le popolazioni che saranno più vicine alle strutture e che, quindi, subiranno una limitazione d'uso del loro territorio.
Grazie, poi, a una modifica della Camera, tutte le partite di pesce dovranno essere marcate ed etichettate, oltre a indicare, tra l'altro, la data di cattura e il nome del peschereccio o il sito di acquacoltura da cui il prodotto proviene. E, arrivano, pure fondi ad hoc, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane.
Resta in vigore, ancora per un anno e mezzo, l'attuale limite che fissa al 61% dei consumi nazionali la quantità di gas naturale che può venire immesso nella rete nazionale dall'Eni. Diventa, invece, più salata, dal 5,5% al 6,5%, l'addizionale Ires sulle aziende petrolifere, la cosiddetta "Robin Hood Tax" e le risorse saranno utilizzate per l'editoria. Settore, che vede, anche, ripristinati i fondi per i giornali di partito e delle cooperative nella misura di 70 milioni di euro per il 2009 e 2010. Ne potranno beneficiare giornali "storici" in difficoltà, come l'Unità, il Manifesto, il Secolo d'Italia.
Tra il cocktail di novità in arrivo, pure, la cancellazione della retroattività della cosiddetta class action (l'azione collettiva risarcitoria) e una stretta sul fronte dei prodotti contraffatti, specie se agroalimentari: multe più severe e carcere fino a 6 anni per chi pratica la contraffazione in modo sistematico dei marchi nazionali o esteri. E in più, merci confiscate e successivamente distrutte.
Spazio, anche, ai contratti di assicurazione "poliennali", con la previsione di riduzioni di premio, ma, pure, di penalità in caso di recesso e alle autocertificazioni per il rilascio di autorizzazioni o concessioni o, semplicemente, per partecipare a una procedura a evidenza pubblica.
Alcune buone notizie, infine, sul fronte consumatori: prezzi trasparenti, in particolare, su energia, gas e telecomunicazioni, benzina meno cara nelle regioni con impianti di estrazione e, attraverso una modifica ad hoc al codice del consumo (d. lgs. 206/2005), viene considerata "ingannevole", anche, la pubblicità che reclamizza il prezzo di un biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri, comunque, destinati a gravare sull'utente, imponendo, d'ora in avanti, alla compagnia marittima di pubblicizzare un unico prezzo che include tutte queste voci.
Ecco, in ordine alfabetico, il contenuto dei 64 articoli del disegno di legge Sviluppo, che ha ricevuto il via libera definitivo di Palazzo Madama.
Agenzia per la sicurezza nucleare (articolo 29). Che avrà la veste di un'Autorithy e sarà la sola amministrazione responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare in Italia. Sarà composta da un presidente e 4 membri, nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del consiglio dei Ministri. L'incarico dura 7 anni e prevede, tra l'altro, la predisposizione di una relazione annuale da inviare al Parlamento sulla stato dell'arte della sicurezza nucleare nel Belpaese. Tra gli altri compiti dell'Agenzia, la regolamentazione tecnica, il controllo, la sicurezza, la gestione e la sistemazione dei materiali nucleari. Precisato, poi, che dovrà operare a costo zero per lo Stato e attraverso l'utilizzo di strutture, fondi e risorse provenienti da Enea e Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Riconosciuti, anche, poteri prescrittivi e sanzionatori in caso di accertate violazioni da parte dei titolari delle licenze: può irrogare pene pecuniarie fino a 150 milioni di euro e, in aggiunta, sospendere e revocare le autorizzazioni concesse. Come, pure, grazie a una modifica apportata alla Camera, proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
Assicurazioni "poliennali" (articolo 21, comma 3). Previsto che l'assicuratore, in alternativa a una copertura annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale, a fronte, però, di una riduzione del premio. In questo caso, se il contratto supera 5 anni, l'assicuratore può recedere, dopo il quinquennio, con preavviso di 60 giorni.
Autocertificazioni (articolo 6). Che potranno essere presentate alla pubblica amministrazione dalle imprese (al posto delle classiche e costose "certificazioni") ai fini di ottenere titoli autorizzatori o concessioni o, semplicemente, per partecipare a una procedura a evidenza pubblica. L'autocertificazione dovrà essere corredata dall'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica di quanto dichiarato, ferma restando, in caso di asserzioni false da parte dell'impresa, l'esclusione dalla procedura. Entro un anno, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri indicherà le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita dall'autocertificazione.
Autotrasporto (articolo 55). Chiarito che l'espressione "in forma associata" prevista dall'articolo 2, comma 227, della Finanziaria per il 2008, in tema di autotrasporto, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionalità, iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi devono aderire a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa esistente o di nuova costituzione, che sia iscritta all'apposito albo e gestisca e coordini effettivamente il servizio da parte delle imprese aderenti.
Benzina meno cara nelle regioni con impianti di estrazione (articolo 45). Stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'aliquota per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, l'aliquota di prodotto che il titolare deve pagare annualmente è elevata dal 7 al 10 per cento. Tali somme (assieme alle eventuali erogazioni liberali) sono interamente riassegnate al Fondo, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate (Veneto e Basilicata, in testa) dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, anche, attraverso impianti offshore.
Bollo virtuale (articolo 20). Di euro 42: per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori. Serviranno, invece, 20 euro, anche, per ogni domanda di concessione o registrazione di un brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, ove nella stessa risulti allegata o la lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o la richiesta (o il rilascio) di copia autentica del verbale di deposito.
Borsa del gas (articolo 30). Affidata in esclusiva al gestore del mercato elettrico, cui spetterà, anche, il compito di disciplinare il settore secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e, soprattutto, concorrenza. Previsto che le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati dal gestore del mercato elettrico non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere sottoposte a misure cautelari o conservative da parte di eventuali creditori. Spetterà, poi, alla società Acquirente unico spa, quale fornitore di ultima istanza, garantire la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi fino a 200mila metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. Al fine, invece, di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera con costante ed elevato utilizzo di gas, il Governo dovrà emanare, entro un anno, un provvedimento che, tra l'altro, riveda le norme in materia e definisca misure che promuovano domanda e offerta di gas. Stabilite, poi, alcune misure per garantire l'efficienza del settore energetico. Si va dal riconoscimento, per un periodo non inferiore a 10 anni, ma con dei limiti, del regime di sostegno per la co-generazione ad alto rendimento, all'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e con preavviso, mediante procedure di gara a ribasso cui possono partecipare solo le società utenti finali. E con i risparmi così realizzati, via all'ammodernamento della rete elettrica. Previste, infine, nuove norme a tutela degli utenti di gas. Tutti i contatori del gas, con portata massima fino a 10 metri cubi/h, dovranno avere il bollino Ce che sarà valido per 15 anni e non potrà essere sostituito con uno nuovo se il contatore viene riparato o rimosso. Per i contatori "più vecchiotti" via a un piano di sostituzione, i cui costi non devono essere posti a carico del consumatore né direttamente né indirettamente. Specificato, infine, che nell'individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas bisognerà tener conto, anche, delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali, fermo restando che l'ambito, comunque, non potrà essere inferiore al territorio comunale.
Class action (articolo 49). Che sarà azionabile solo per gli illeciti compiuti all'entrate in vigore della presente legge. Servirà, tra l'altro, per tutelare i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori, che aderiscono all'azione collettiva, anche senza patrocinio di un avvocato, rinunciando a ogni pretesa individuale. Si propone con citazione e il giudice, con ordinanza, reclamabile in appello, ne valuta l'ammissibilità e, se positiva, determina il corso della procedura, assicurando contraddittorio, equa, efficace e sollecita gestione del processo. La sentenza che definisce il contenzioso fa stato anche nei confronti degli aderenti.
Climatizzatori (articolo 31)
. Ai fini della fruizione del bonus fiscale, non è più richiesta la documentazione (dichiarazione di un tecnico abilitato), anche, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Consorzi agrari (articolo 9). Dovranno avere la forma di società cooperativa e saranno considerati a mutualità prevalente, se rispettosi dei requisiti previsti dall'articolo 2514 Codice civile. Tali consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tutti questi interventi, valutati in 500mila euro a decorrere dall'anno 2009, saranno spesati mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Vigilerà via XX Settembre. Per consentire, poi, la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, gli stessi consorzi, entro il 30 settembre 2009, dovranno sottoporre all'autorità amministrativa vigilante tutti gli atti della procedura di chiusura della fase di liquidazione (e cioè il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza). In caso contrario, saltano i commissari liquidatori e tutti i componenti dei comitati di sorveglianza.
Cooperative (articolo 10). Possono costituirsi come società cooperative a responsabilità limitata o illimitata, le imprese che hanno scopo mutualistico, iscritte presso l'apposito albo delle società cooperative. Chiarito, poi, che, nel caso di imprese cooperative, la presentazione della comunicazione unica (articolo 9, legge 40/2007) determina l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative. Tra le altre disposizioni introdotte dall'articolo 10 del ddl sviluppo, si segnala l'obbligo, ogni anno, di comunicare le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo.
Distruzione armi chimiche (articolo 57). Dal 2009 e fino al 2023, autorizzata la spesa di 1 milione e 200mila euro l'anno per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione degli accordi internazionali sottoscritti a Parigi nel 1993.
Editoria (articolo 56). Ripristinati i fondi per i giornali di partito e delle cooperative nella misura di 70 milioni di euro per il 2009 e 2010. Ne potranno beneficiare giornali "storici" in difficoltà, come l'Unità, il Manifesto, il Secolo d'Italia. In arrivo, poi, anche, tariffe postali agevolate per gli abbonamenti e per assicurare la copertura finanziaria al fondo per l'editoria, passa da 5,5% a 6,5%, l'aliquota ordinaria Ires a carico delle aziende petrolifere e dell'energia elettrica.
Elettrodotti aerei (articolo 40). Estesa la competenza delle province autonome di Trento e Bolzano anche per i progetti su elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
Enea (articolo 37). Manterrà il nome Enea (Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), la nuova Agenzia, vigilata dal ministero per lo Sviluppo economico, per la ricerca e l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo al settore nucleare e allo sviluppo sostenibile. Un'operazione, a costo zero per lo Stato. Prevista la partenza commissariata per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento della nuova Agenzia.
Energia nucleare (articoli 25 e 26). Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo dovrà emanare la normativa per il ritorno all'energia nucleare e indicare i siti per la localizzazione nel territorio nazionale degli impianti di produzione e di stoccaggio delle scorie, oltre che le misure compensative per le popolazioni interessate. Dovranno essere previste, pure, le modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning". I siti potranno avere carattere "di interesse strategico nazionale" e, quindi, essere sottoposti a controllo militare e saranno, comunque, garantiti adeguati standard di sicurezza per cittadini e ambiente. Le autorizzazioni verranno rilasciate dal ministro dello Sviluppo economico, di concerto con l'Ambiente e le Infrastrutture e d'intesa con la Conferenza unificata. Previste, anche, le Valutazioni di impatto ambientale (Via) e ambientale strategica (Vas), come, pure, sanzioni in caso di violazioni di norme e una campagna di informazione a tutti gli italiani sulla sicurezza e sui risparmi economici dell'opzione nuclearista. A una delibera del Cipe, sentiti i ministeri competenti e gli enti locali, il compito di definire le tipologie di impianti nucleari che possono essere realizzate in Italia. Salta, invece, durante l'esame del provvedimento alla Camera, la norma che prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, veniva assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro (da versare allo Stato) a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.
Farmaci (articolo 64). Le singole aziende farmaceutiche possono chiedere all'Aifa la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, anche immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi, fino al 31 dicembre 2009 e su richiesta delle imprese interessate. All'Aifa il compito di definirne le modalità tecniche applicative.
Fondo per la social card e aiuti all'emittenza locale (articolo 24). Previsto che una parte delle somme derivanti dalle multe irrogate dall'Antitrust serva a implementare lo speciale fondo per la social card. Stabilito, anche, un incremento di 40 milioni di euro a favore dell'emittenza locale (radio e tv).
Guardia di finanza (articolo 23). Chiarito che, nell'ambito delle attività di indagini conoscitive avviate da Mr Prezzi, la Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'Iva e delle imposte dirette.
Ici (articolo 9). A carico del concessionario di aree demaniali. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di ultimazione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è, invece, il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Immobili dei militari e carceri (articolo 39). Concessa al ministero della Difesa la possibilità, di affittare o utilizzare direttamente siti e beni del demanio militare, esclusi quelli già interessati da altre procedure di valorizzazione, per l'installazione di impianti energetici che migliorino l'approvvigionamento strategico di energia e consentano risparmi ambientali e di spesa. Analoga facoltà è concessa, sugli istituti penitenziari, al ministero della Giustizia, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche. I procedimenti di affidamento a terzi devono seguire le procedure previste dal codice degli appalti pubblici e, comunque, rispettare le eventuali prescrizioni culturali e paesaggistiche.
Impianti eolici (articolo 42). Rientrano tra i progetti di competenza statale, anche, quelli relativi agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. E le relative procedure di valutazione di impatto ambientale, avviate prima dell'entrata in vigore della legge, s'intendono concluse al momento del loro avvio.
Imprese di distribuzione di carburanti (articolo 44). Previsto che, ai fini dell'accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola camera di commercio, il fatturato delle imprese esercenti distribuzione di carburanti s'intende al netto delle accise. Meno entrate, quindi, per Unioncamere, pari a circa 1,5 milioni di euro, che saranno, però, compensate attraverso il fondo per interventi strutturali di politica economica.
Innovazioni industriali (articolo 46). Previsti aggiornamenti o modifiche delle aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale, da predisporre entro il 30 giugno di ogni anno. Delega, poi, al Governo, da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per adottare un decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria. Diventeranno enti pubblici economici, vigilati dal ministero per lo Sviluppo economico, con funzioni accorpate e razionalizzazione di mezzi e spese. Chiarito che dovrà essere un'operazione a costo zero per l'Erario.
Internazionalizzazione imprese (articoli 11, 12, 13, 14 e 54). Previste due deleghe al Governo, da adottare, entrambe, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, per riordinare la normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e riorganizzare gli enti operanti nel settore. Si interverrà con decreti legislativi, sentite le regioni. Tra le novità in arrivo, accordi specifici tra enti pubblici e sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito e un rafforzamento del ruolo formativo delle università. Prevista, anche, la semplificazione, anche, della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero e la complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale. Stabilito, inoltre, che le regioni possano assegnare in gestione a Simest spa (Società italiana per le imprese all'estero), a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, propri fondi rotativi con finalità di venture capital per acquisire partecipazioni (fino al 49% delle quote, che possono arrivare al 70% per imprese del Sud) di società operanti nel territorio. Sono fondi autonomi e distinti dal patrimonio di Simest. Istituito, poi, presso la Tesoreria dello Stato, anche, un apposito Fondo rotativo per favorire la fase di start up dei progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito da Simest. Specificato che si deve trattare di investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite. Stanziate, infine, apposite risorse per mantenere operativa la rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice).
Investimenti produttivi nelle aree in crisi (articolo 2). Affidato ad accordi di programma ad hoc, tra soggetti pubblici e privati, il compito di promuovere tempestive ed efficaci iniziative di reindustrializzazione in aree o distretti in situazione di grave e complessa crisi industriale, con significativi riflessi a livello nazionale. Tali aree sono individuate con decreto interministeriale (Lavoro e sviluppo Economico), dando, comunque, priorità ai siti che ricadono nell'ambito dell'obiettivo Convergenza (regolamento Ce 1083/2006). L'attuazione degli interventi, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. Agli accordi, viene rimessa la disciplina delle singole azioni da intraprendere, delle operazioni di verifica, fino all'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive. Possono prevedere, anche, la ristrutturazione di aree o distretti industriali dismessi da destinare a nuovi investimenti produttivi e la riqualificazione di intere aree in crisi, purché ci siano impatti significativi per la politica industriale nazionale. Viene estesa, poi, su tutto il territorio nazionale la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti previsti dalla legge 181/1989 per il settore siderurgico. Tra le priorità di intervento, da finanziare con le economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 488/1992, internazionalizzazione delle imprese per lo sviluppo del made in Italy (sportelli unici all'estero), sostegno alle aziende in rosa, anche in forma cooperativa, e innovazione industriale. Ma, anche, incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità d'accesso a piccole-medie imprese e loro consorzi, progetti ad hoc da sviluppare con università ed enti di ricerca, integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.
Investimenti strategici d'interesse nazionale (articolo 3). In arrivo un piano, da inserire nel Dpef , con il quale il Governo dovrà individuare priorità, opere e investimenti strategici ritenuti d'interesse nazionale. In sede di prima applicazione, il piano dovrà essere approvato dal Cipe entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A uno o più decreti legislativi, da emanare entro l'anno, nel rispetto, tra l'altro, della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, spetterà il compito di rilanciare l'intervento pubblico a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Sud. L'intera operazione dovrà essere a costo zero e perseguire, in particolare, una semplificazione e riordino delle procedure d'incentivazione delle attività economiche, uno snellimento delle attività di programmazione, un'individuazione di principi e criteri per l'attribuzione di aiuti a maggior favore a piccole e medie imprese, che risultino effettivamente disponibili perché non destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento.
Su tali decreti legislativi bisognerà acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro 2 mesi. Stabilito, anche, che il Cipe, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e ferme restando le attività per far riprendere l'Abruzzo, destini una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane. Si potrà, pure, prevedere (qualora si reperiscano i fondi e in conformità con il diritto comunitario) forme di fiscalità di sviluppo, con particolar riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa, da realizzare nelle aree ricadenti nell'obiettivo convergenza (e cioè, secondo il regolamento Ce 1083/2006: le regioni meno avanzate, con, in particolare, un rapporto Pil/abitante inferiore al 75% della media dell'Ue allargata). Previste, poi, norme ad hoc per rendere più competitiva l'offerta di servizi turistici e viene fornita, pure, un'interpretazione autentica in materia di agevolazioni precedentemente disposte dal ministero dell'Industria, delle Attività produttive e dello Sviluppo economico: il provvedimento di revoca costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo di sorte, interessi e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e, quindi, anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
Legge antitrust (articolo 30). Ogni anno, l'Authority per la concorrenza e il mercato dovrà trasmettere al Governo una relazione sullo stato dell'arte del settore. Sarà la base per un disegno di legge che interverrà sui punti critici evidenziati dall'Antitrust e detterà le linee guida sulle politiche interne in materia di concorrenza alla luce dell'ordinamento europeo.
Liberalizzazioni servizi a terra negli aeroporti civili (articolo 50). Ogni 6 mesi saranno oggetto di una relazione al Parlamento da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti per vederne i progressi o i passi indietro.
Mercato unico energia elettrica (articolo 32). Per realizzarlo davvero, la società Terna spa provvede, finanziata da soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercitare (previo mandato) uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" (regolamento Ce 1228/2003), oltre alle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga realizzato un incremento fino a 2mila MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi terzi, specie quelli confinanti con l'Italia. Terna indicherà un elenco di possibili infrastrutture da realizzare oltre a organizzare procedure concorsuali per selezionare i futuri investitori clienti finali, anche raggruppati in consorzi con determinate caratteristiche tecniche), che dovranno, poi, stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. Ogni interconnector che ottiene l'esenzione deve entrare in servizio entro 36 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa.
Nucleare di nuova generazione (articolo 38). In arrivo un piano operativo, approvato dal Cipe, su proposta del ministero per lo Sviluppo economico, per avviare progetti e sperimentazioni per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici e per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica. Tra le finalità da perseguire, la promozione, in Italia, dello studio e della ricerca, anche attraverso partenariati internazionali, sul fronte del nucleare di IV generazione e l'adozione di misure di sostegno e finanziamento di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile.
Organismo nazionale di accreditamento (articolo 4). Che dovrà funzionare entro 6 mesi dall'entrata in vigore per assicurare, in conformità delle norme comunitarie , le funzioni di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.
Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico (articoli 27 e 28). Da predisporre entro il 31 dicembre 2009 e trasmettere alla Commissione europea. Il piano dovrà contenere, tra l'altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione degli edifici esistenti, meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di micro generazione e piccola cogenerazione, sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, attraverso un ampliamento e in sostegno della domanda. Come, anche, definire indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di quelli più vecchiotti, con apparecchi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, pure, prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori del'edilizia per uso civile, abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto. In arrivo, anche, una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata. L'articolo 27 del ddl sviluppo, poi, detta tutte una serie di norme sul fronte energetico. Si stabilisce, tra l'altro, che per i servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi al Gestore dei servizi elettrici e alle società da esso controllate. Previsto, poi, un riordino di tutte le strutture pubbliche operanti nei settori di energia e gas e la possibilità per i comuni di destinare aree alla realizzazione di impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere ai privati che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
Inoltre, al fine di incentivare l'utilizzo dell'energia rinnovabile, i comuni fino a 20mila abitanti, possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete. Consentito, invece, ai militari, di poter usufruire, per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. Specificato, inoltre, che gli interventi di manutenzione su elettrodotti per riparare, rimuovere o sostituire dei componenti di linea (come, sostegni, conduttori, funi di guardia e similari) non richiedono alcuna autorizzazione. Per interventi maggiori, serve la denuncia di inizio attività e ultimato l'intervento si procederà a collaudo. Prevista, anche, un'autorizzazione, da rilasciare al massimo entro 200 giorni, per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse. Autorizzazioni ad hoc, anche, per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. In arrivo, anche, una delega per il riordino della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. Obiettivo: garantire, in un contesto di sviluppo sostenibile e di protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e una semplificazione dei procedimenti di utilizzo di quelle a bassa e media temperatura. Stabilita, inoltre, una ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tra cui, spiccano, i compiti di vigilare sull'osservanza del divieto, in capo agli operatori economici, di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo, oltre a quello di disporre l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a cinquecento miliardi di vecchie lire (articolo 16, comma 1, legge 287/1990). Al fine, poi, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e di incrementare il più possibile la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, arriva un comitato nazionale ad hoc, istituito presso il ministero dell'Ambiente.
Prezzi trasparenti (articoli 21 e 51). Che dovranno essere sempre forniti ai consumatori da parte dei gestori di energia, gas e telecomunicazioni. Obiettivo: consentire al cliente una scelta effettiva dell'offerta più conveniente, anche in relazione a eventuali offerte alternative di altri gestori. Inoltre, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di vendita al pubblico di carburanti per uso civile di comunicare al ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, scatteranno sanzioni amministrative pecuniarie.
Prodotti contraffatti (articoli 15, 16, 17). Previste modifiche ad alcuni articoli del codice penale in tema di marchi e brevetti. Carcere da 1 a 4 anni e multa fino a 35mila euro per chi altera o riproduce marchi e diritti di proprietà industriale protetti da brevetto oppure introduce in Italia e commercia, al fine di trarne profitto, prodotti con segni falsi o alterati. Prevista l'aggravate specifica se il fatto è commesso con l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, mentre c'è uno sconto di pena se si collabora con le forze di polizia. Per i prodotti contraffatti scatta la confisca, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Carcere, invece, fino a 2 anni e multa fino a 20mila euro per fabbrica o adopera industrialmente prodotti o beni usurpando il titolo proprietario e chi altera indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari protetti. E tali false indicazioni non possono più essere regolarizzate se la merce è già immessa nel mercato. Sconti di pena (fino a 2/3) per chi collabora e confisca dei prodotti e dei locali ove vengono prodotti, detenuti, venduti materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede. Previsto, poi, che i beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti, aeromobili sequestrati, sono affidati all'autorità giudiziaria in custodia per, poi, essere affidati a altri enti pubblici e utilizzati per fini di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.
Prodotti agroalimentari e ittici "doc" (articolo 18). Previsto, per gli anni 2009-2011, che il ministero delle Politiche agricole promuova le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni agroalimentari, di pesca e acquacoltura, e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. Entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà relazionare alle Camere le iniziative fatte, anche in tema di controllo e di repressione degli illeciti riscontrati. Il budget 2009 previsto per tutte queste attività è di 9 milioni di euro. Le suddette risorse vengono assegnate dall'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), presso cui è istituito, pure, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009. Con una novità, poi, introdotta dalla Camera, si prevede, al fine di garantire qualità e migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione, che debbono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, una serie di informazioni precise, tra cui, il numero di identificazione di ogni partita, il nome commerciale e scientifico di ogni specie, il peso vivo espresso in chilogrammi. E, anche, la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto, assieme al nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura da cui il prodotto proviene. Sono esentati dal fornire queste informazioni i soggetti e le imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e, comunque, per le partite di peso inferiore a 15 chilogrammi. A ciascuna partita, invece, dovrà essere applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura.
Programmazione negoziata (articolo 36). Previsto che le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto, sentito il parere (sul bando di rimodulazione) di regione e provincia interessata. Salta, invece, alla Camera, la norma che prevedeva che, ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, dava facoltà, al ministero dello Sviluppo economico, di ingaggiare professionisti esterni all'amministrazione (nel limite del 20%), reclutati con avvisi pubblici e spesati da parte dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate.
Proprietà industriale (articolo 19). Riconosciuto il diritto di priorità per le invenzioni e per i modelli di utilità con il deposito nazionale in Italia, anche rispetto a una successiva domanda depositata in Italia. Chiarito che l'azione diretta a ottenere la decadenza o la nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal Pm. E a giudicare sui procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale saranno le sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 168/2003. Istituito, poi, presso il ministero per lo Sviluppo economico, il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare il contrasto della contraffazione a livello nazionale. Con una specifica: che dovrà essere a costo zero per lo Stato. Spetterà, infine, al Governo, entro un anno, provvedere a modificare il codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005), anche con riferimento all'aspetto processuale e riconoscendo, pure, ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali, per identificare, cioè, con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune, anche, attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi a esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente. Salta, invece, la norma che consentiva ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento del marchio in relazione a un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio.
Pubblicità ingannevole (articolo 22). Prevista una modifica al codice del consumo (d. lgs. 206/2005), che considera ingannevole, anche, la pubblicità che reclamizza il prezzo di un biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri, comunque, destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che include tutte queste voci.
Reti d'imprese (articolo 1). Nasceranno per contratto (stipulato nelle forme dell'atto pubblico o con scrittura privata autenticata), che dovrà contenere, tra l'altro, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli società aderenti alla rete, oltre agli obiettivi strategici e alle attività comuni, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato. Prevista la possibilità di ingressi di altre imprese in corso d'opera, anche individuali, e l'apertura a forme agevolative fino a oggi riservate solo alle aziende all'interno di distretti industriali. La rete d'impresa agisce attraverso un organo rappresentativo unitario, in particolare nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, oltre che nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l'accesso al credito e nello sviluppo, innovazione e promozione del made in Italy.
Reti interne di utenza (articolo 33). In attesa del recepimento della normativa comunitaria in materia, viene definita rete interna di utenza, una rete elettrica che, tra l'altro, esiste alla data di entrata in vigore della presente legge, connette unità di consumo industriali, non è sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete ed è, infine, collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito, entro 60 giorni, di regolare e, successivamente, monitorare il fenomeno.
Riduzione costi apparati pubblici (articolo 48). Stabilito che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
Riforma camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 53). Che dovrà arrivare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che punterà a semplificare le procedure gestionali e di vigilanza su tali enti, oltre che a valorizzarne mission e specifiche e singole attività.
Risparmio ed efficienza energetica (articoli 34, 35 e 42 comma 8). Previsti alcuni interventi per adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico. Sul fronte, poi, dell'efficienza energetica, escono "gli scaldacqua unifamiliari" ed entrano gli impianti tecnologici idrici sanitari, che sono, cioè, impianti di qualsiasi natura o specie destinati al servizio di produzione di acqua calda sanitaria, comprendenti sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione di acqua calda sanitaria. Previsto, poi, che per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, l'accesso, dall'esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva, è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, comunitaria o locale in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
Sace spa (articolo 52). Previsto un riordino dell'azienda che conduca alla separazione tra le attività svolte a condizioni di mercato da quelle che, avendo a oggetto rischi non di mercato, beneficiano della garanzia dello Stato. Potranno essere svolte da organismi diversi e, nelle attività svolte a condizioni di mercato, potranno entrare, anche, soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto d'interessi. Garantita la massima trasparenza dell'operazione.
Semplificazioni burocratiche (articolo 5). Entro un anno, l'Esecutivo dovrà mettere nero su bianco uno o più provvedimenti di riordino e coordinamento delle norme su prescrizioni e adempimenti procedurali da rispettare per realizzare impianti produttivi e svolgere attività d'impresa. Il nuovo pacchetto dovrà, pure, determinare tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alla pubblica amministrazione, soprattutto per quel che attiene all'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche.
Tasse automobilistiche (articoli 7 e 43). Stabilito che, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta sui veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere a eseguire, cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle imposte dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. La competenza territoriale degli uffici del pra (pubblico registro automobilistico) e dei registri di immatricolazione è determinata, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo. Previsto, inoltre, che le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per 5 anni consecutivi i veicoli alimentati a Gpl o a metano.
Trasporto ferroviario (articoli da 58 a 63). Le ferrovie private potranno operare sul suolo nazionale previo rilascio di una licenza che richiede la sede legale della società in Italia o in Paesi che riconoscono la reciprocità. Le imprese che già operano, continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ma devono richiedere la conversione dell'autorizzazione posseduta in licenza nazionale. Previsti, poi, dei limiti ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto. Stabilite, anche, norme ad hoc per le province autonome di Trento e Bolzano e per armonizzare il processo di liberalizzazione e concorrenza nel settore dei trasporto pubblico regionale e locale, in coerenza con le disposizioni europee.
Tutela giurisdizionale in materia di energia (articolo 41). Giurisdizione esclusiva del Tar Lazio su tutte le controversie su procedure e provvedimenti della Pa concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione e le centrali termoelettriche di potenza superiore a 400 MW, e le relative eccezioni sono rilevate d'ufficio. Stabilito, poi, che le nuove norme si applicano anche ai procedimenti in corso e le misure cautelari, eventualmente, emanate da altra Autorità giudiziaria, restano sospese fino alla loro conferma o revoca da parte del Tar Lazio.
9 luglio 2009
Auto: più incentivi
per impianti a metano e gpl
14 agosto 2009
"Dai nostri archivi"
Auto, ripresa solo nel 2014 Persi 1800 euro a vettura
Auto: Londra prepara incentivi alla rottamazione
Auto, gli incentivi si stanno autofinanziando
Auto: Promotor prevede vendite in crescita a marzo
Fiat: effetto bonus sugli ordini, annullata la cassa integrazione
Con l'entrata in vigore della legge Sviluppo prevista per il 15 agosto sono in arrivo maggiori incentivi statali per l'installazione di impianti di alimentazione a gpl e a metano per tutti i tipi di auto circolanti. Lo ha comunicato il ministero dello Sviluppo economico in una nota, precisando che l'incentivo passerà da 350 a 500 euro per gli impianti di alimentazione a gpl e da 500 a 650 euro per quelli a metano. La misura, già prevista per alcune categorie di veicoli (euro 0, euro 1 ed euro 2), sarà estesa a tutte le autocircolanti. Le risorse messe a disposizione dal ministero per questi incentivi ammontano a quasi 90 milioni per il 2009. "Questa misura - ha sottolineato il ministro, Claudio Scajola - sostiene interventi che rendono meno inquinante il parco auto del nostro Paese, favorendo l'installazione di impianti per l'uso di combustibili eco-compatibili".
L'Adiconsum ha commentato favorevolmente la misura: "Il provvedimento previsto dalla legge sviluppo consente non solo un minor inquinamento, ma rappresenta anche una risposta a tanti automobilisti che non possono permettersi l'acquisto di un veicolo nuovo".
"Adiconsum - ha affermato Paolo Landi, segretario generale Adiconsum- è favorevole, ma sottolinea l'esigenza di potenziare la rete gpl e soprattutto del metano che resta assai carente in gran parte d'Italia".
14 agosto 2009
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